Art. 53
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[1]Non puo' essere accordata licenza per esercizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile o del Codice di commercio.
[2]La licenza puo' essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della liberta' personale per tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.
[3]A chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorita', per giuochi di azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanita' pubblica, sara' ricusata la licenza per un tempo eguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese,
[4]La licenza non si accorda a chi ha riportato la pena dell'interdizione sino a che non abbia ottenuta la riabilitazione.
[5]Non e' accordata neppure a chi e' sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o e' ammonito, o non puo' provare la sua buona condotta.
[6]La licenza sara' revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
