Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto o si consumino vino, birra e altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarera' nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
