Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffe', ne' altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, ne' sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, ne' stabilimenti di bagni.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
