Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinera' lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
