Art. 49
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[1]Non e' permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformita' delle prescrizioni stabilite dall'autorita' locale, di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
[2]Il contravventore sara' invitato a togliere la maschera e, in caso d'inobbedienza, potra' essere arrestato e condannato all'ammenda sino a lire cinquanta.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
