Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' vietato di produrre fanciulli e fanciulle di eta' inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.
[2]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
