Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti e' punito a termine del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
