Art. 45
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli gia' incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
