Art. 44
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[1]In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, i funzionari, di cui all'articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale ove occorra.
[2]Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o fa dare lo spettacolo, potranno far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
