Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'autorita' di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi funzionari od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
