Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidita' e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.
[2]Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
