Art. 41
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[1]L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' sospendere la rappresentazione o declamazione gia' incominciata di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.
[2]Della sospensione dovra' dare subito avviso al prefetto.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
