Art. 40
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[1]Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.
[2]Il prefetto potra' proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale, o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potra' ricorrere al ministro dell'interno, il quale decidera' definitivamente.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
