Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza, e, in loro assenza, dagli ufficiali o bassi ufficiali dei reali carabinieri.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
