Art. 39
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, ne' altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
