Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sara' vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
