Art. 37
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[1]Nessuno puo' dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, ne' esercitare mestiere di pubblico trattenimento, ne' esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosita'.
[2]La licenza e' valida soltanto pel comune in cui fu rilasciata.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
