Art. 36
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[1]L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.
[2]Il contravventore e' punito a termini dell'articolo 434 del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
