Art. 35
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Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorita' competenti, e' punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
