Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si provvedera' secondo le norme degli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
