Art. 32
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[1]Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorche' nelle localita' e condizioni determinate dai regolamenti locali.
[2]In mancanza di regolamento, la Giunta municipale provvedera' sulla domanda degli interessati.
[3]Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
