Art. 31
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[1]L'autorita' locale di pubblica sicurezza, di accordo con l'autorita' municipale, puo' prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case piu' di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.
[2]Il contravventore e' punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
