Art. 30
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[1]Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia, che siano pericolosi alle persone.
[2]Il contravventore e' punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potra' infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
