Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia, che siano pericolosi alle persone.

[2]Il contravventore e' punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potra' infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art30 · fonte del testo

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