Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all'articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
