Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 11 agosto 1926. Leggi il testo vigente →
Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti e' punito coll'ammenda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 11 agosto 1926
