Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E punito con la stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprieta', o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finche' il fuoco sia spento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
