Art. 25
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[1]Non si puo' dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.
[2]Il contravventore e' punito a norma dei regolamenti stessi.
[3]In difetto di regolamenti non si potra' dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto, ne' ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda sino a duecento lire o con l'arresto sino a 20 giorni, secondo i casi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
