Art. 24
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[1]Senza la licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verra' vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, ne' contro o lungo le vie pubbliche.
[2]Il contravventore e' punito a termini del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
