Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Senza la licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verra' vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, ne' contro o lungo le vie pubbliche.

[2]Il contravventore e' punito a termini del Codice penale.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art24 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari