Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri ed altre materie esplosive, e' soggetto alla licenza del prefetto, che non potra' accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprieta'.

[2]Il contravventore e' punito a termini dell'articolo 439 del Codice penale.

[3]La lavorazione, non autorizzata, di polveri, di fuochi di artificio e di materie esplosive e' punita con l'arresto sino a tre mesi, e con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art22 · fonte del testo

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