Art. 22
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[1]L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri ed altre materie esplosive, e' soggetto alla licenza del prefetto, che non potra' accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprieta'.
[2]Il contravventore e' punito a termini dell'articolo 439 del Codice penale.
[3]La lavorazione, non autorizzata, di polveri, di fuochi di artificio e di materie esplosive e' punita con l'arresto sino a tre mesi, e con l'ammenda sino a lire cinquecento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
