Art. 21
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[1]Senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verra' vincolata, non possono tenersi in casa ne' trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantita' superiore a cinque chilogrammi.
[2]Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza e' necessaria per qualsiasi quantita'.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda sino a lire trecento, o con l'arresto sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
