Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Qualora in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i Poteri dello Stato o contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art2 · fonte del testo

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