Art. 2
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Qualora in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i Poteri dello Stato o contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
