Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Senza un giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come saranno specificati nel regolamento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
