Art. 18
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[1]La licenza ha la durata di un anno. Sara' revocata anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.
[2]Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno puo' revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
