Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La licenza di portare armi non puo' essere accordata a chi abbia subito condanna a pena restrittiva della liberta' personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'articolo 834 del Codice di procedura penale, ne' a chi e' ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

[2]Puo' rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non puo' provare la sua buona condotta.

[3]Al minore non emancipato non puo' essere accordato il porto d'armi.

[4]E' pero' in facolta' del prefetto di accordar la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari