Art. 17
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[1]La licenza di portare armi non puo' essere accordata a chi abbia subito condanna a pena restrittiva della liberta' personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'articolo 834 del Codice di procedura penale, ne' a chi e' ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
[2]Puo' rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non puo' provare la sua buona condotta.
[3]Al minore non emancipato non puo' essere accordato il porto d'armi.
[4]E' pero' in facolta' del prefetto di accordar la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
