Art. 16
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[1]Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, puo' concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purche' la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.
[2]Il permesso speciale di che sopra, e' sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza per le armi da fuoco.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
