Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
