Art. 140
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Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformita' alle leggi, dai prefetti, sottoprefetti, questori e sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, legalmente approvati, di qualsivoglia specie.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
