Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il commerciante o fabbricante d'armi proprie non puo' trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
