Art. 139
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[1]E' pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni il regolamento relativo al meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.
[2]Questo regolamento non potra' essere modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
