Art. 137
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[1]Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il Regno le disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.
[2]Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel Regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5961 e nella legge 13 maggio 1871, n. 214.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
