Art. 134
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[1]Chi si trova sotto ammonizione da due anni nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto all'art. 108, ne e' di diritto prosciolto.
[2]Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, continuera' a restarvi fino al termine del biennio. Potra' pero' giovarsi della disposizione dell'art. 109 relativa alla revoca dell'ammonizione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
