Art. 132
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[1]Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all'autorita' locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.
[2]Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei precedenti articoli 117, 118, 119, 120 e 121.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
