Art. 131
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[1]Il coatto non puo' allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
[2]In caso di contravvenzione, il coatto sara' dall'autorita' giudiziaria locale punito coll'arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sara' computato in quello che rimarrebbe di domicilio coatto.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
