Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l'autorita' municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da se'.

[2]In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi di sussistenza, e, senza sua colpa, nella impossibilita' di guadagnarseli, il Ministero dell'interno provvedera' al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art128 · fonte del testo

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