Art. 128
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[1]L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l'autorita' municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da se'.
[2]In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi di sussistenza, e, senza sua colpa, nella impossibilita' di guadagnarseli, il Ministero dell'interno provvedera' al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
