Art. 127
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[1]Contro l'ordinanza d'assegnazione e' ammesso il ricorso ad una Commissione d'appello che risiede presso il Mitnistero dell'interno ed e' composta del sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di due membri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte d'appello, di un sostituto procuratore generale, del direttore generale della pubblica sicurezza, del direttore generale delle carceri e del direttore Capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.
[2]L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della Commissione provinciale.
[3]Anche le deliberazioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero per la esecuzione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
