Art. 125
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[1]L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una Commissione provinciale composta del prefetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da lui delegato, del procuratore del Re, del Capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali carabinieri, comandante l'arma nella provincia.
[2]La Commissione e' convocata e presieduta dal prefetto.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
