Art. 123
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[1]Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze:
[2]1. in due condanne per contravvenzione alla ammonizione o alla vigilanza speciale;
[3]2. in due condanne per delitto contro le persone e le proprieta';
[4]3. in due condanne per violenza o resistenza all'autorita';
[5]4. in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai numeri 2 e 3.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
