Art. 122
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[1]Il condannato alla vigilanza speciale non puo' trasferire la propria dimora in altro comune, senza il consenso dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]Il contravventore e' punito a termini dell'art. 120.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
