Art. 121
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L'autorita' di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato, potra' procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potra' anche fare arrestare, deferendole all'autorita' giudiziaria del luogo, qualora il sospetto risulti fondato.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
