Art. 12
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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario puo' dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.
[2]La stessa autorita' puo' dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare, ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
